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La detrazione per gli acquirenti  e gli assegnatari di immobili ristrutturati

Pubblicato da wp_1762522 sopra Giugno 1, 2022
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Anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati sono previsti dei vantaggi
fiscali.
In particolare, a determinate condizioni, gli acquirenti degli immobili (o, nel caso di
cooperative edilizie, gli assegnatari degli stessi) hanno diritto a una detrazione da ripartire in
10 anni.
Il beneficio spetta nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile.
La detrazione è, ordinariamente, del 36% del valore degli interventi eseguiti , che si assume
pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare (come risultante nell’atto pubblico di
compravendita o di assegnazione) e, comunque, entro un importo massimo di 48.000 euro.
Norme successive a quella che ha introdotto l’agevolazione hanno incrementato la percentuale
di detrazione del 36%, fissandola:
♣ al 50% per le spese d’acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il
31 dicembre 2014
♣ al 40% le spese d’acquisto sostenute nel 2015.
Inoltre, in entrambi i casi l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro.

Esempio di calcolo della detrazione
Il 15 gennaio 2014 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di 200.000 euro.
Il costo forfetario di ristrutturazione si assume pari a: 25% di 200.000 euro = 50.000 euro
Essendo questo importo inferiore al limite di 96.000 euro (previsto per gli acquisti effettuati
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), la detrazione potrà essere calcolata sull’intera cifra.
Pertanto, la detrazione (da ripartire in 10 anni) è pari a:
50% di 50.000 euro = 25.000 euro
Per ogni anno si potrà quindi fruire di 2.500 euro di detrazione.
Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito alla singola
unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa.
Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutte le persone aventi diritto all’agevolazione.
La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo
3 del Dpr 380/2001.
CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
Riassumendo, la detrazione Irpef spetta alle seguenti condizioni:
♣ l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 6 mesi dalla data del
termine dei lavori
♣ l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti
interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia
riguardanti l’intero edificio.
L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi
riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante)
In caso di compromesso, per fruire della detrazione occorre che il rogito venga stipulato entro i
termini previsti.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.

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