Codice Civile – Libro IV Titolo II – Capitolo V
1385 – Caparra confirmatoria – Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a
titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità d’altre cose fungibili la caparra, in caso di
adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la
caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere
il doppio della caparra (1366. att. 1641). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare
la esecuzione o la risoluzione (1453 ss.) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme
generali (1223 ss., att. 1641).
1386 – Caparra penitenziale – Se nel contratto è stipulalo il diritto di recesso per una (1373) o per
entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso (1373).
In questo caso il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.Co